Dichiarazioni di nascita

Le dichiarazioni di nascita possono essere rese indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o da altra persona che ha assistito al parto. La nascita di un figlio naturale, nato cioè da genitori non uniti in matrimonio, va denunciata da entrambi.

All’atto della denuncia deve essere presentata l’attestazione di nascita rilasciata dalla Direzione Sanitaria con l’indicazione di chi ha assistito al parto.

La denuncia può essere presentata secondo le seguenti modalità:

  • presso la direzione sanitaria dell'ospedale o clinica ove è avvenuta la nascita entro 3 giorni dall’evento
  • presso l’ufficio di stato civile del luogo ove è avvenuta la nascita entro 10 giorni dall’evento
  • presso l’ufficio di stato civile ove sono residenti i genitori entro 10 giorni dall’evento

Il nome del bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o più elementi onomastici non superiori a tre.

Rilascio di certificazioni

L’Ufficiale di Stato Civile rilascia le certificazioni previste dalla Legge riguardo nascita, morte e matrimonio. Tali certificati sono esenti da imposta di bollo e da diritti di segreteria.

Si invita il cittadino a prendere visione di quanto indicato nella sezione Semplificazione Amministrativa.