Divorzi e separazioni

La Legge 10 novembre 2014 n. 162 prevede la possibilità di concludere innanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei coniugi o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, un accordo di separazione personale o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Non possono separarsi o divorziare in Comune le coppie che hanno:

  • figli minori
  • figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104
  • figli economicamente non autosufficienti

L’accordo di separazione o di divorzio non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, problematiche legate a mutui o affitti) e deve essere un accordo consensuale.

La procedura effettuata in Comune prevede il pagamento del diritto fisso di € 16,00 e i coniugi, se lo desidereranno, potranno farsi assistere, a loro spese, da un avvocato.

Come fare

Dopo un primo contatto con l’Ufficio di Stato Civile in cui i coniugi forniranno tutti i dati necessari per consentire di valutare la competenza del Comune ed i requisiti previsti dalla norma, verrà concordato un appuntamento in cui i coniugi dovranno presentarsi personalmente, dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile, per sottoscrivere l’accordo di separazione o divorzio. In tale sede verrà indicata la data, non inferiore a 30 giorni, in cui gli stessi coniugi dovranno ripresentarsi dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile, per confermare la loro intenzione. Nel caso in cui il giorno concordato per la conferma, i coniugi non si presentino entrambi, l’accordo sarà considerato nullo.

Dove rivolgersi

  • Comune di residenza di uno dei coniugi
  • Comune in cui e’ stato celebrato il matrimonio o trascritto, se celebrato all’estero

I Cittadini interessati potranno chiedere tutte le informazioni necessarie concordando un appuntamento con l’Ufficio di Stato Civile, telefonando al numero 011 90455175 oppure inviando una mail all’indirizzo statocivile@comune.rivalta.to.it.

Altri riferimenti

Per separarsi o divorziare consensualmente ci si può rivolgere anche a:

  • un avvocato - per stipulare una convenzione di negoziazione assistita e in caso di figli e regolamentazione di questioni patrimoniali
  • il Tribunale ordinario di Torino - accedi al sito ufficiale