D.A.T. - Disposizioni Anticipate di Trattamento
Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017 n. 219 recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” la quale, oltre a disciplinare il consenso informato, la terapia del dolore, il divieto di ostinazione irragionevole nelle cure, la dignità nella fase finale della vita e la pianificazione condivisa delle cure, ha introdotto nell'ordinamento la possibilità di esprimere anticipatamente le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari attraverso Disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.);
L’istituto delle D.A.T. consiste, in altri termini, nell’espressione della volontà della persona fisica maggiorenne che enuncia, in un momento in cui è capace di intendere e di volere, i propri orientamenti sul "fine vita", in merito ai trattamenti sanitari, agli accertamenti diagnostici o alle scelte terapeutiche che intende o non intende accettare, volontà queste di cui il medico “è tenuto al rispetto” – secondo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 4 - nell'ipotesi in cui sopravvenga una perdita della capacità di intendere e di volere e l’interessato non dovesse essere più in grado di esprimere le proprie determinazioni acconsentendo o non acconsentendo alle cure proposte;
Per quanto concerne la natura delle D.A.T., la dottrina osserva che trattasi di un negozio giuridico a contenuto non patrimoniale, unilaterale, non recettizio, sottoposto a condizione sospensiva che produrrà quindi i suoi effetti in un momento successivo.
- Le D.A.T. devono essere redatte in forma scritta dalla persona interessata (c.d. disponente), dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, nelle seguenti forme:
- atto pubblico ricevuto da un notaio,
- scrittura privata autenticata da un notaio
- scrittura privata consegnata personalmente all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza.
- Le D.A.T. sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa;
- Il disponente può anche indicare una persona di sua fiducia, individuato dalla legge come «fiduciario», che sia maggiorenne e capace di intendere e di volere, il quale ne farà le veci e lo rappresenterà nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nel caso in cui il disponente non sia più in grado di esprimere le proprie volontà, con la precisazione che, con riguardo alla nomina del fiduciario, la clausola di designazione è da considerarsi inefficace finché essa non è accettata da quest’ultimo, con sottoscrizione coeva o atto successivo che dev’essere allegato alle D.A.T.;
- L’accettazione del fiduciario non è elemento di validità o efficacia delle D.A.T., in quanto queste ben possono non contenere alcuna designazione, nel caso in cui le D.A.T. non contengano l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, le disposizioni mantengono efficacia secondo le volontà del disponente e in caso di necessità il giudice tutelare provvederà alla nomina di un amministratore di sostegno;
- Il fiduciario, accettando l’incarico, si impegna a conservare una copia delle D.A.T. ricevute dal disponente e può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente;
- L’incarico di fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione;
Per iscriversi al registro delle disposizioni anticipate di trattamento è necessario recarsi all'ufficio Stato Civile, compilare l’apposita richiesta, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, compilare la dichiarazione di accettazione espressa del ruolo di fiduciario e consegnare la seguente documentazione: A) documento identificativo, in corso di validità, B) tessera sanitaria/codice fiscale, C) atto/scrittura originale contenente le DAT ed eventuale copia aggiuntiva.