Whistleblowing

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a conformarsi con il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 recante “disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937.

COS’E’ IL WHISTLEBLOWING

Il whistleblowing, o segnalazione di un presunto illecito, è un sistema di prevenzione della corruzione introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”.

CHI È IL WHISTLEBLOWER

Con l’espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente di un’amministrazione che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire.

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico.

  • In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:
  • penalmente rilevanti;
  • poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
  • suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico;
  • suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine del Comune;
  • suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all’ambiente;
  • pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso il Comune.

CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

  • a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito del Comune;
  • b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
  • c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
  • d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
  • e) l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o segnalazione;

f) l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;

g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

h) Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

IL DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI

Sono stati identificati nel Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nell’ANAC e nell’Autorità Giudiziaria quali soggetti destinatari delle segnalazioni.

LE GARANZIE PER IL SEGNALANTE

È fatto divieto di rivelare l’identità del segnalante nell’ambito di: (I) un procedimento penale fino alla chiusura delle indagini preliminari, (II) dinanzi alla Corte dei Corti (fino alla chiusura della fase istruttoria) ovvero (III) nell’ambito di un procedimento disciplinare, nel caso in cui la contestazione dell’addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Fa eccezione la possibilità di utilizzare la segnalazione in presenza di consenso del segnalante, nel caso in cui, nell’ambito di un procedimento disciplinare, la contestazione risulti fondata - in tutto o in parte - sulla segnalazione e l’identità del “whistleblower” sia indispensabile per esercitare il diritto di difesa.