Emergenza ambientale - Misure antismog in vigore dal 3 novembre per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano

La Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, stabilisce all’art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell’aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell’aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.
Il DLgs 155/2010 (recante l’attuazione della direttiva europea 2008/50/CE) il quale all’articolo 9 demanda alle Regioni e alle Province autonome l’adozione dei piani per la qualità dell’aria, recanti per l’appunto le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento.
Preso atto che, nonostante il progressivo miglioramento della qualità dell’aria, permane il superamento dei valori limite stabiliti per il materiale particolato PM10 e per il biossido di azoto NO2 e le procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea sono pervenute ad una fase avanzata (parere motivato – infrazione n. 2014/2147 del 28/04/2017 per le violazioni dei valori limite del materiale particolato PM10 e parere motivato – infrazione n. 2015/2043 del 15/02/2017 per le violazioni del valore limite copia informatica per consultazione del biossido di azoto).

IL SINDACO INVITA PERTANTO

Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l’automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l’uso del mezzo pubblico e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.
A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20°C, così come previsto dalla normativa vigente e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.

ORDINA

L'istituzione delle limitazioni stabili, in conformità con il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" e in conformità alla D.G.R. della Regione Piemonte n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, secondo le indicazioni contenute nel testo dell'ordinanza n° 15/2017.

Considerato che il primo giorno di controllo utile, successivo all'adozione dell'ordinanza in oggetto, è giovedì 2 novembre, le eventuali limitazione temporanee entreranno in vigore da venerdì 3 novembre 2017.